Controllo a distanza dell'attività dei lavoratori
L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, Legge 300/1970, prevede che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali".
Sempre all'art. 4 si legge "In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro". Quindi, attualmente, gli strumenti in esame sono utilizzabili a tutela dei seguenti interessi: la sicurezza del lavoro, la tutela del patrimonio aziendale e per esigenze organizzative e produttive.